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Tutela legale: uno strumento di protezione


 

L’amministratore condominiale svolge una professione sempre più complessa e variegata, compiti eterogenei e sempre più gravati da responsabilità sia in ambito civile che in ambito penale. In ambito civile è ampiamente noto come l’amministratore sia responsabile nei confronti dei condomini per tutti i danni cagionati dalla sua imperizia o negligenza, e da qualsiasi inadempimento degli obblighi di legge o regolamentari.

Come è altrettanto noto che, al di fuori della relazione tra amministratore e rispettivi condomini, siano i condomini stessi ad essere responsabili per ogni accadimento nei confronti di danni verso terzi. A fronte di queste due eventualità gli amministratori possono tutelarsi utilizzando delle coperture assicurative di tipo RC (responsabilità civile) di tipo professionale e le consuete, ed ormai conosciute, polizze Globale Fabbricati. Oggigiorno il panorama assicurativo italiano offre una vastissima gamma di prodotti e coperture massimamente personalizzabili.

Le responsabilità penali dell’amministratore

Responsabilità penale - Arcadia

Ma quali sono le responsabilità penali a cui può incorrere un amministratore condominiale? E come può adeguatamente proteggersi?

L’amministratore può, purtroppo, incorrere in diverse responsabilità penali e principalmente per condotta di carattere omissivo, ovvero a causa di inosservanza di norme dettate dal Codice civile.

È ben noto, infatti, che l’amministratore è tenuto al rispetto dell’art. 1130, comma 4 e dell’art. 1135, comma 2 c.c., i quali, rispettivamente, attribuiscono all’amministratore il compito di:

compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni ed il potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, da eseguire dietro iniziativa dell’amministratore il quale dovrà riferire ai condòmini alla prima assemblea utile.

Da questa premessa ne deriva che l’amministratore risponde per la propria condotta se tale è ritenuta omissiva e se causa pericolo all’incolumità pubblica. In pratica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, se non vengono eseguite delle opere di manutenzione e se tale omissione causa lesioni e/o peggio la morte di qualcuno, l’amministratore ne risponde penalmente. L’art. 40 secondo comma del Codice penale recita, infatti, che “non impedire un evento, che si ha obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Da cui l’oggettiva necessità per l’amministratore di attivarsi nei tempi più rapidi possibili per tutte quelle situazioni la cui omissione può causare danno e pericolo di lesioni colpose ed omicidio colposo. La norma civilistica, infatti, attribuisce all’amministratore una posizione di garanzia nei confronti dei condòmini e dei terzi al condominio.

Ecco che quindi l’amministratore a causa di una mancata attivazione, o di un’attivazione, ahimè, non sufficientemente rapida può arrivare a rispondere dei reati di “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina” (Art. 677 c.p.), di “Lesioni Personali Colpose” (Art. 590 c.p.) fino all’“Omicidio Colposo” (Art. 589 c.p.).

Si rammenta inoltre anche le ipotesi di lesioni colpose o omicidio colposo come conseguenza di infortuni sul lavoro, la cui responsabilità penale in seno all’amministratore di condominio discende, in questi casi, dalla violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), in relazione alla posizione di garanzia di datore di lavoro, quale committente dei lavori nell’ambito dell’esecuzione di un contratto d’appalto.

 

I costi di un procedimento penale

Procedimento penale - Arcadia

Rammentiamo ora che, a differenza dell’ambito civile dove è possibile disinteressarsi completamente delle sorti del giudizio, in Italia, nell’ambito penale, esiste l’obbligatorietà della difesa tecnica garantita da un legale. Ed anche nel caso in cui non si nomini un difensore di fiducia, ma sia l’autorità giudiziaria ad assegnare un legale d’ufficio, esso, comunque, dovrà essere pagato.

Gli oneri legati ad un procedimento penale sono, purtroppo, notevoli e costosi. Ad esempio andranno conteggiate:

  • Le spese per le prestazioni professionali di legale
  • Le spese inerenti ad un eventuale Organismo di Mediazione
  • Le Spese di un eventuale secondo legale domiciliatario in caso di procedimento di Secondo Grado in Appello
  • Contributi Unificati
  • Spese di cancelleria
  • Spese Investigative
  • Spese per i periti nominati dall’autorità giudiziaria
  • Oneri di registrazione
  • Oneri arbitrali

È chiaro che, oltre all’innegabile stress indotto dall’apertura di un procedimento penale a proprio carico e con relativo impatto sul piano lavorativo, l’amministratore sarà anche caricato di un notevole esborso di denaro.

La soluzione al problema

Una soluzione è quella di aderire ad una polizza di Tutela Legale, strumento che permette di essere coperti in caso di contenzioso penale (e non solo). Sarà l’assicurazione, infatti, a farsi carico dei costi di gestione del procedimento penale sia esso stragiudiziale o giudiziale.

La Tutela Legale, infatti, sebbene oggigiorno poco conosciuta, è uno strumento già ben noto e rodato. Nato a Fine Ottocento in Francia per permettere ai medici di proteggersi dalle spese legali a fronte di inadempienze di tipo professionale che avessero cagionato lesioni e morte ai propri pazienti, questo strumento assicurativo negli anni, ovviamente, è andato via via migliorandosi aggiungendo via via valide coperture accessorie.

Aderendo ad una polizza di questo tipo, infatti, si ha la certezza di avere una pronta consulenza legale, di essere consigliati nell’eventuale ricerca di un avvocato, nel caso non se ne possieda già uno di fiducia, ma, soprattutto, si fornisce all’amministratore la tranquillità di possedere una copertura assicurativa a fronte delle numerose spese giudiziali, già viste sopra, permettendogli di avere la migliore difesa possibile.

 

Christian Mari
Ingegnere Gestionale con un Master in Finanza, un MBA ed un Dottorato in SDA Bocconi, dopo un passato nelle Forze Speciali della Marina, si è occupato per quasi 20 anni di Risk Management e Business Development tra le Bahamas, il Congo, la Cina e l'India. Intermediario assicurativo iscritto al RUI, si occupa ora di tematiche legate al rischio professionale e privato ed alle relativa coperture assicurative.